UNIONE CLUB AMICI

la federazione a favore di tutto il turismo itinerante

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  la Federazione a favore di tutti i turisti itineranti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUTO SOCIALE

 

ART.1 - COSTITUZIONE E SCOPI

1. E’ costituita l’UNIONE CLUB AMICI per realizzare una “Rete di reciproca ospitalità”, fermo restando l'assoluta autonomia di ogni singolo club. Questa unione assume come logo quello riportato in testa al presente documento.

2. L'unione ha sede presso il domicilio del Coordinatore pro-tempore, attualmente in Isernia, Via Bachelet n. 2

3. L'unione non ha scopo di lucro e si prefigge di:

a) operare nell’interesse di tutti i Camperisti con puro spirito di solidarietà, volontariamente e senza assunzione di responsabilità se non quella morale basata sulla tradizionale ospitalità e solidarietà fra Camperisti.

b) offrire e chiedere ospitalità e collaborazione a costo zero;

c) non porsi in contrapposizione ad altri Enti o Associazioni di categoria;

d) essere aperta ad ogni dialogo e/o collaborazione costruttivi e concreti nell'interesse del turismo itinerante;

e) diffondere in tutto il territorio nazionale ed internazionale questa iniziativa perché la considera una idea vincente per il campering;

f) ascoltare, rispettare anche opinioni altrui;

g) migliorare, per quanto possibile, l’immagine del Camperista;

h) fornire supporto nella organizzazione di visite a luoghi di interesse turistico-culturale presenti sul territorio secondo le possibilità;

4. La durata dell'Unione e' illimitata.

5. L’UCA

· è una stretta di mano fra amici che decidono di confermare l’innata caratteristica dei camperisti di ospitalità e solidarietà;

· non ha scopo di lucro, è apolitica, asindacale, volontaria e democratica;

· provvede per il suo sostentamento attraverso la buona volontà, l’entusiasmo e lo spirito d’iniziativa; ogni eventuale costo resta a totale carico dei singoli Club Aderenti. Allo scopo di ridurre le spese per le comunicazioni e facilitare una rapida trasmissione, si decide di utilizzare la posta elettronica con esclusione di ogni altro mezzo di comunicazione; a tal fine viene rivolto l’invito a tutti i Club Aderenti di disporre di un indirizzo su internet.

ART.2 – CLUB ADERENTI

1. L'adesione all'unione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Possono aderire all’UCA soltanto i Club che dimostrino di essere regolarmente costituiti.

Tutti i Club presenti sul territorio nazionale ed internazionale potranno far parte della Unione sempreché rispondenti alle normative suddette.

L’adesione di un Club all’UCA va formalizzata, da parte del Presidente che è l’espressione del proprio consiglio direttivo comunicando tutti i dati necessari a compilare l’archivio. Per quanto riguarda gli adempimenti previsti nell’Art. 13 della Legge 675/96 la competenza e la responsabilità restano a carico del Club. Ogni socio dei Club Aderenti potrà applicare sul parabrezza del proprio mezzo la vetrofania del logo UCA dopo aver sottoscritto l’impegno a rispettare, nella sua attività di turista itinerante, la condotta più corretta.

2. L'adesione all'unione comporta il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per l'elezione degli organi direttivi dell'unione.

3. Sono aderenti i Club che abbiano domandato di fare parte dell'unione nel corso della sua esistenza e la cui domanda sia stata accettata dal consiglio direttivo.

4. I Club che intendono aderire all'unione devono rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo.

5. Obblighi dei Club aderenti

Ogni Club, per consapevole accettazione, assume l'obbligo di osservare lo statuto ed i regolamenti sociali e s'impegna in particolare a:

a) mettere a disposizione un certo numero di nominativi di loro Soci, con i relativi numeri telefonici e che possibilmente siano scelti fra i soci che conoscano le lingue, per rispondere a richieste telefoniche, da parte di Camperisti che giungono nel loro territorio, di informazioni, consigli e suggerimenti. Ogni Club aderente all’UCA, nei limiti della sua disponibilità, offre la sua collaborazione a quei Club che volessero richiederla per la preparazione di viaggi e visite sul territorio di propria pertinenza ed alla ricerca di soluzioni vantaggiose alle problematiche di tipo organizzativo;

b) trasmettere tempestivamente al Coordinatore Territoriale ed a quello Nazionale ogni eventuale variazione di competenza, da apportare all’Archivio UCA;

c) trasmettere tempestivamente a tutti i propri Iscritti sia “l’Archivio UCA” aggiornato rimesso loro dal Coordinatore Nazionale, che ogni notizia riguardante l’organizzazione dell’UCA;

d) mantenere frequenti contatti con il Coordinatore soprattutto per manifestare la propria opinione sulle nuove iniziative e per avanzare nuove proposte;

e) attivarsi nella attuazione delle iniziative accettate;

f) partecipare alle riunioni periodiche dell’UCA;

g) rispondere con sollecitudine alle informazioni richieste dal Coordinatore, sia Nazionale che Territoriale;

h) comunicare, per ragioni statistiche, il numero dei soci del Club.

6. Norme comportamentali

a) in caso di viaggio con più camper il contatto di cui al punto 5-a dovrà avvenire possibilmente con due mesi d’anticipo dalla data della visita o comunque con un margine che permetta una ragionevole possibilità organizzativa;

b) l’utilizzo del LOGO della Unione è vincolato alle leggi del copyright©;

c) qualsiasi utilizzo del LOGO o del NOME della Unione non preventivamente autorizzato dal Coordinatore sarà perseguito a norma di legge;

d) è prevista la possibilità di inserire il LOGO nelle carte intestate, nei notiziari e sui siti internet di ogni Club aderente, nei biglietti da visita dei Presidenti dei Club o dei Referenti solo con la sovrascrittura della dicitura: “aderente a” oppure “affiliato a”;

e) è previsto l’utilizzo del LOGO sulle pubblicazioni (Riviste o giornali) interne di ogni Club per evidenziare fatti e avvenimenti attinenti alla Unione;

f) nessuna manifestazione potrà utilizzare il LOGO come riferimento o patrocinio se non autorizzata in forma scritta dal Coordinatore Nazionale.

7. Archivio UCA

Lo strumento basilare per la vita stessa dell’UCA è il cosiddetto “Archivio UCA” che è costituito dall’elenco dei Club Aderenti, recante per ogni Club l’indirizzo postale e l’indirizzo e-mail, il nome ed il numero telefonico del Presidente e i nominativi, con i relativi numeri telefonici, di quei soci disposti a rispondere a richieste telefoniche di altri Camperisti; ogni socio dei Club aderenti sarà in possesso di tale “Archivio UCA”, perché possa utilizzarlo non solo per la programmazione di viaggi e visite, ma anche in modo estemporaneo durante un viaggio, anche se questo non costituisce un obbligo per il referente che riceve la telefonata

8. Una volta all’interno dell’Unione, i Club aderenti potranno apporre sulle tessere dei propri soci il “bollino” con la scritta: “Aderente all’Unione Club Amici”; i soci che avranno sulla tessera del proprio Club tale indicazione, fatto salvo la disponibilità di posti, potranno partecipare a tutte manifestazioni degli altri Club aderenti all’Unione Club Amici.

ART.3 - ORGANI

1. Sono organi dell'unione:

a) l'assemblea dei Club aderenti;

b) il coordinatore nazionale;

c) il consiglio direttivo (composto dai coordinatori territoriali);

ART.4 - L'ASSEMBLEA DEI CLUB ADERENTI

1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'unione. Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione della sua convocazione.

2. All’assemblea partecipa il Presidente del Club aderente o un socio dello stesso Club da lui delegato.

3. L'assemblea si riunisce, in seduta ordinaria, una volta l'anno. Essa inoltre:

a) provvede, all'elezione del coordinatore nazionale, e dei coordinatori territoriali ogni tre anni;

b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'unione;

c) delibera sulle modifiche al presente statuto;

d) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'unione;

e) delibera sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'unione stessa, qualora ciò sia imposto dalla legge;

f) delibera lo scioglimento in conformità a quanto disposto dalla legge;

4. L'assemblea e` indetta dal consiglio direttivo e convocata dal coordinatore nazionale.

5. L'assemblea si riunisce, in seduta straordinaria, su iniziativa del consiglio direttivo ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno oppure su richiesta scritta e motivata avanzata da almeno un quinto dei Club aderenti.

6. La comunicazione di convocazione deve essere inviata almeno venti giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento e l'ordine del giorno dei lavori.

7. Tutti i Club aderenti hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da un altro Club aderente. Ciascun Club aderente non può rappresentare (a mezzo delega) più di tre Club aderenti.

8. L'assemblea e` valida in prima convocazione con la presenza di almeno la meta` dei Club aderenti. In seconda convocazione, un'ora dopo, qualunque sia il numero dei Club aderenti presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se prese con la maggioranza dei voti espressi al momento della votazione, esclusi gli astenuti. In caso di parità di voti nelle elezioni, prevale il voto del Presidente.

Per deliberare lo scioglimento dell'unione occorre il voto favorevole di almeno 3/4 dei Club aderenti.

Per deliberare le modifiche allo statuto sociale e` necessaria la presenza di almeno 3/4 dei Club aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea, raccolte nell'apposito libro, devono restare depositate presso la sede dell'unione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

9. L'assemblea e` presieduta da un Presidente che verrà eletto al momento e che sarà assistito da un segretario da lui nominato.

ART.5 – IL COORDINATORE NAZIONALE

1. Al Coordinatore Nazionale dell'unione spetta la rappresentanza legale dell'unione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.

I compiti essenziali del Coordinatore Nazionale

a) tenere i contatti con la stampa, le autorità, le altre associazioni a carattere nazionale ed internazionale e rappresentare tutti i Club aderenti esclusivamente per quanto riguarda l’Unione Club Amici;

b) fungere da punto di riferimento per i Club Aderenti, soprattutto per quanto riguarda le adesioni, i pareri, le notizie, i commenti dei Club;

c) comporre l’Archivio UCA e mantenerlo aggiornato;

d) stabilire le date degli Incontri o Riunioni della UNIONE;

e) raccogliere proposte di nuove iniziative;

f) divulgare periodicamente a tutti i Club Aderenti: “l’Archivio UCA” aggiornato, le proposte di eventuali nuove iniziative ed ogni altra notizia che può interessare gli Aderenti all’UCA;

g) essere Responsabile editoriale del sito dell’Unione Club Amici: www.unioneclubamici.com;

2. Il Coordinatore Nazionale convoca l'assemblea e il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'unione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessita`.

ART.6 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'unione e` amministrata da un consiglio direttivo composto dal Coordinatore Nazionale e da sei Coordinatori Territoriali competenti rispettivamente per: Isole (Sicilia e Sardegna), Sud (Calabria e Basilicata), Centro Sud (Abruzzo, Campania, Lazio, Molise e Puglia), Centro (Emilia Romagna - fino a Imola o Cervia, Marche, Umbria, San Marino e Toscana), Nord Ovest (Lombardia, Piemonte, Val D’Aosta, Liguria ed Emilia Romagna - fino a Bologna o, lato est, Ferrara) ed il Nord Est (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli ed Emilia Romagna - costa Romea fino a Ravenna).

2. Il consiglio direttivo dirige e gestisce l'unione, delibera sulle domande di ammissione o dimissione dei Club aderenti, delibera sull'attività da svolgere e sui programmi da realizzare.

3. Il consiglio direttivo e` convocato dal presidente, in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno oppure su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti.

4. Per la validità delle riunioni e` richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente.

5. Qualora nel consiglio direttivo si producano vacanze per qualsiasi motivo, il consiglio direttivo stesso provvede a sostituire il consigliere venuto a mancare. Il consigliere così nominato resta in carica fino alla prossima assemblea dei Club aderenti.

6. Nei casi di dimissioni del Coordinatore Nazionale o della maggioranza dei componenti del consiglio direttivo, rimane in carica temporaneamente il Coordinatore Nazionale per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'assemblea. Detta assemblea deve essere convocata entro sessanta giorni e deve avere luogo nei successivi trenta giorni.

7. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso.

ART.7 - LIBRI DELL'UNIONE

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'unione tiene il libro dei verbali dell'assemblea, il libro dei verbali del consiglio direttivo, il libro dei Club aderenti.

ART.8 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto sociale vigono, se applicabili, le norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, le norme contenute nel libro V del Codice civile

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